Articolo 167 codice civile

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Articolo 167 codice civile

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.

L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

Articolo 167 codice civile approfondimento

Approfondimenti fondo patrimoniale dell’articolo 167 del codice civile.

 

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