L’assegno di divorzio

assegno di divorzio

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Cos’è l’assegno divorzile?

L’assegno divorzile è un riconoscimento economico che può essere stabilito dal Tribunale con la pronuncia di divorzio dei coniugi. È disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, la cosiddetta Legge sul Divorzio.

L’assegno di divorzio consiste quindi nell’obbligo di uno dei coniugi di versare, periodicamente o una tantum, all’altro coniuge un assegno qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

 

Assegno divorzile presupposti per ottenerlo.

i Presupposti dell’assegno di divorzio vengono disposti dal Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’accertamento del diritto all’assegno si articola in due fasi: la prima volta ad accertare in astratto il diritto a percepire l’assegno; la seconda finalizzata alla sua determinazione in concreto.

Tale decisione deve tenere conto di una serie di elementi:

  • condizioni dei coniugi
  • ragioni della decisione
  • contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
  • reddito di entrambi i coniugi
  • durata del matrimonio

Tra le condizioni dei coniugi vanno comprese quelle sociali e di salute, l’età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive, dal punto di vista della loro influenza sulle capacità economiche e di guadagno di entrambi coniugi.

Con le ragioni della decisione  ci si riferisce alle ragioni che hanno determinato il fallimento del matrimonio con riguardo ai comportamenti che hanno causato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia.

Così interpretato, tale criterio assolve ad una funzione risarcitoria e, in questo modo, può essere tutelato il coniuge non responsabile nel senso che se quest’ultimo è il coniuge obbligato all’assegno, questo può essere diminuito.

Se, invece, è il titolare del diritto all’assegno, la sua misura potrà essere determinata in modo adeguato.

Infine, se la responsabilità del divorzio risale ad entrambi, il criterio resterà inutilizzabile.

 

I criteri di applicazione dell’assegno di divorzio

Il contributo fornito da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ricomprende qualsiasi contributo , anche sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell’altro coniuge, alla casa e ai figli.

Il criterio del reddito

Il criterio del reddito non esclude anche una valutazione di tutte le sostanze, beni ed altre utilità che non diano un reddito reale, ma solo figurativo, come per esempio la casa di abitazione o la seconda casa.

Il criterio del matrimonio

La durata del matrimonio invece dovrà essere preso in considerazione per la valutazione degli altri elementi ed influisce quindi sotto vari aspetti sulla misura in concreto dell’assegno.

Per esempio il criterio del contributo personale e patrimoniale dovrà essere dimensionato in base alla durata del matrimonio.

Si pensi al caso della moglie che abbia rinunciato ad un’attività lavorativa extra domestica per un lungo periodo, così da rendere difficile o addirittura impossibile il suo inserimento nel mondo del lavoro.

Il criterio del tenore di vita

Fino alla pronuncia della sentenza Grilli (11504/2017) la Giurisprudenza, integrando la scarna normativa, riteneva che il presupposto per concedere l’assegno fosse costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, senza quindi che ci fosse necessariamente uno stato di bisogno del richiedente.

Dopo la sentenza del 2017, il criterio del tenore di vita inizia a vacillare.

Questa sentenza in pratica ha svincolato l’attribuzione dell’assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che chiede il contributo.

In tema di onere della prova si assiste poi ad un inversione di rotta: è infatti l’ex che chiede l’assegno a dover provare di possedere i requisiti per ottenerlo.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le uniche che possano fornire l’orientamento definitivo sulle questioni controverse.

Secondo la sentenza n. 18287/2018, ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.

Una decisione che tende a rafforzare la posizione dell’ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell’altro.

I parametri su cui fondare l’entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l’età dell’avente diritto.

Alla luce di questa sentenza, il diritto all’assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall’esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.

L’assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa.

 

La modifica o cessazione dell’assegno divorzile

L’art. 9 della Legge sul Divorzio disciplina la modificazione delle condizioni di divorzio, tra le quali anche quelle “relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi” in favore dell’ex coniuge.

Presupposto fondamentale per procedere alla revisione dell’assegno è che siano sopraggiunti giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio.

Quali possono essere questi giustificati motivi?

Per esempio, un fatto nuovo tale da giustificare un cambiamento in tal senso potrebbe essere la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno, ovvero anche dalla nascita di un ulteriore figlio.

In tal caso però il giudice dovrà verificare che tale sopravvenienza determini in concreto un depauperamento delle sue sostanze.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”

Tale previsione si giustifica per il fatto che l’ex coniuge che contrae nuove nozze può ottenere il mantenimento dal nuovo coniuge.

Diverso è il caso della convivenza more uxorio, la quale, denotando elementi di precarietà, non determina la perdita del diritto all’assegno.

Infine, il diritto all’assegno divorzile cessa o può essere modificato nel quantum quando vengono meno i presupposti che ne hanno motivato la corresponsione.

Ad esempio, quando cambiano le condizioni economiche del beneficiario nel senso che non si trovi più in stato di bisogno.

Oppure, dal lato dell’obbligato, quando la sua situazione patrimoniale si riduce alla stessa entità di quella dell’ex coniuge beneficiario.

Un caso di cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno o del diritto a riceverlo è, nel primo caso, la morte dell’obbligato e nel secondo la morte del beneficiario.

Nel primo caso la legge stabilisce l’assegno a carico degli eredi.

L’articolo 9-bis della legge divorzile si sofferma in particolare sull’assegno corrisposto periodicamente e afferma: “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche”.

Quando invece muore il beneficiario, essendo il diritto all’assegno un diritto personalissimo, non c’è la trasmissibilità del diritto che dunque cessa.

 

L’assegno di divorzio “una tantum” e le conseguenze che comporta.

L’assegno una tantum altro non è che l’assegno divorzile percepito da un coniuge in un’unica soluzione. Esso può essere costituito da denaro oppure da un trasferimento di beni quali immobili, titoli, automobili, etc.

Producendo un effetto tombale, chi lo riceve non può più avanzare in seguito alcuna richiesta economica nei confronti dell’ex.

Allo stesso modo, il coniuge che lo versa non potrà mai più richiederne la restituzione.

Più nello specifico, il coniuge che ha beneficiato in sede di divorzio dell’assegno una tantum, non avrà poi diritto in futuro a chiedere, per esempio, un ulteriore assegno, quote di tfr, quote di pensione di reversibilità.

Con riguardo a quest’ultima, tra l’altro, le Sezione Unite della Cassazione hanno recentemente chiarito, con la sentenza n. 22434/2018, che al momento del sorgere del diritto alla pensione di reversibilità deve essere in atto una prestazione periodica in favore dell’ex coniuge.

Non basta quindi la qualità di ex coniuge per far sorgere in capo a quest’ultimo il diritto a percepire la pensione di reversibilità.

Occorre altresì la titolarità attuale dell’assegno divorzile, la cui attribuzione trova fondamento nell’esigenza di assicurare all’ex coniuge mezzi adeguati di sostentamento.

Con la morte dell’avente diritto alla pensione, all’ex coniuge percettore dell’assegno verrebbe a mancare la contribuzione economica al proprio mantenimento.

Diversamente da chi invece ha visto il proprio diritto già completamente soddisfatto con un assegno versato in un’unica soluzione.

Se qualcosa non è chiaro puoi scriverci nei commenti qui sotto.

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