Art. 1138 c.c.

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Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un
regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la previsione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal
secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130.
Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Art 1138 codice civile animali in condominio

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

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