Superbonus 110: quali sono i rischi che si corrono in caso di errori?

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Superbonus 110 rischi: chi paga se i lavori non risultassero a norma?

Senza dubbio l’agevolazione fiscale del Superbonus 110% è stata un’opportunità molto vantaggiosa che permette di ristrutturare (quasi) gratis e di aumentare la classe energetica del proprio immobile, con la possibilità quindi di risparmiare in futuro anche sui consumi.

Tuttavia, dopo un inevitabile entusiasmo iniziale, ora ci si chiede cosa possa accadere se all’esito di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovessero emergere degli errori che facciano perdere l’agevolazione fiscale.

A chi spetterebbe pagare in un caso del genere?

Al proprietario/committente, al responsabile dei lavori o all’amministratore di condominio?

Bonus 110 rischi per il committente

Vediamo innanzitutto che tipo di controlli effettua l’Agenzia delle Entrate con riguardo al Superbonus 110%.

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto specifiche misure per contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti e per rafforzare i controlli preventivi.

In particolare ha previsto che, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche successive alla prima, l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i seguenti profili di rischio:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria
  • dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazioni
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

La pratica quindi si interrompe.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.

In ogni caso, il controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dei crediti dall’utilizzare l’ordinaria diligenza per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Nella fase successiva, invece, a lavori eseguiti diciamo, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Le violazioni meramente formali, se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Esiste inoltre la possibilità del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997, che consente la regolarizzazione spontanea da parte di quei contribuenti che ravvisano di aver compiuto delle irregolarità.

Ma deve essere fatto prima che la problematica venga intercettata dal Fisco.

rischi superbonus 110

Se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono invece rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.

Per cui la responsabilità ricade, in primis, sul beneficiario committente del Superbonus, ossia il proprietario dell’immobile.

Questo anche se l’infrazione o l’errore è stato commesso dal tecnico professionista.

Crediti “inesistenti” e crediti “non spettanti”: le fattispecie sanzionate dall’Agenzia delle Entrate.

Quella dei crediti d’imposta “inesistenti” rappresenta la fattispecie più insidiosa e anche più grave.

Si concretizza al manifestarsi di due condizioni contemporanee:

  • mancanza dei presupposti costitutivi del credito fiscale;
  • inesistenza dei presupposti che non deve essere stata riscontrata tramite controlli automatizzati o formali (quelli cioè intercettati sul nascere dall’Agenzia delle Entrate).

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata una sanzione che può andare dal 100 al 200% della misura dei crediti portati in detrazione, a cui deve aggiungersi la restituzione del capitale e gli interessi. 

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per recuperare queste somme?

rischi del superbonus 110

L’avviso di recupero del credito, emesso a seguito del controllo degli importi portati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Credito d’imposta non spettante

Diverso è il caso dei crediti d’imposta “non spettanti”.

Questa fattispecie, meno grave della precedente, può concretizzarsi nel momento in cui il Fisco, nell’ambito dei controlli formali volti ad accertare la correttezza del versamento delle imposte, rilevi in automatico un’incongruenza nei dati forniti dal contribuente rispetto a quelli contenuti nelle banche dati.

L’illecito può anche concretizzarsi nella mancanza di “uno o più” dei presupposti costitutivi del credito, quindi può essere anche un fatto importante, ma se viene rilevato d’ufficio esso configura comunque un credito “non spettante” e non quindi “inesistente”.

Per cui questa fattispecie si verifica quando il credito é sì esistente, ma viene utilizzato in misura superiore a quanto spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo previste.

In questo caso l’Agenzia ha quattro anni per notificare gli avvisi di accertamento, che devono quindi essere recapitati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Anche in questo caso, oltre alla sanzione che può arrivare fino al 30%, il beneficiario dovrà restituire l’importo indebitamente fruito e gli interessi maturati.

Sanzione ridotta, ma i problemi conseguenti restano comunque grandi, perché inevitabilmente nascerà un contenzioso tra committente, professionisti asseveratori, imprese, fornitori, assicurazioni e vistatori della conformità.

Come capire quando siamo di fronte ad un caso di credito “inesistente” o di credito “non spettante”?

Capire quando si ricade nell’una o nell’altra fattispecie non è semplice e le casistiche sono davvero infinite.

Bisogna innanzitutto chiedersi quale sia il presupposto costitutivo del credito derivante dal Sismabonus o dall’Ecobonus.

Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che esso coincide rispettivamente con l’aumento della sicurezza sismica nel primo caso e con la riduzione dei consumi energetici nel secondo.   

Per cui, riferendoci ad un intervento edilizio che, a seguito di controlli, viene giudicato inadeguato per la riduzione del rischio sismico, dovrà senz’altro ritenersi che in tal caso manchi uno dei presupposti costitutivi che stanno alla base del Superbonus.

E poiché questa circostanza non può essere rilevata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controlli automatizzati, siamo certamente di fronte ad un credito “inesistente”.

Per fare un esempio concreto, chi ha fatto € 96.000 di lavori antisismici (in assenza dei requisiti) può trovarsi a doverne dare indietro circa € 300.000 (tra capitale, sanzione fino al 200%, ed interessi), comprendendo gli interessi che, a distanza di anni, sono tutt’altro che trascurabili.

Casi tipici di crediti “non spettanti” possono essere invece quelli del tecnico che sbaglia a fare il computo metrico, oppure che utilizza un prezzario non ammesso, oppure che detrae al 110% dei lavori che dovevano essere detratti al 50 % oppure che considera parti comuni di un edificio condominiale quelle che in realtà non lo sono.

Anche il caso del contribuente che fa i lavori ad un immobile che non è il suo rientra in questa fattispecie.

È una circostanza facilmente riscontrabile dal Fisco in sede di verifica formale dei requisiti soggettivi, poiché risulterà che le fatture sono state pagate da Caio ma l’edificio è di proprietà di Sempronio.

I rischi in caso di lavori non conformi.

Anche se i lavori non sono “fatti bene” si rischia di perdere l’agevolazione fiscale. Ma in che senso?

Abbiamo visto che per accedere alle agevolazioni fiscali è necessario eseguire i lavori entro determinate scadenze.

Ma non basta la fine lavori per ottenere il 110%.

Non ci si deve infatti dimenticare del fatto che le detrazioni fiscali dipendono dall’effettivo conseguimento dei “risultati”, e cioè lavori eseguiti ed eseguiti bene, ovvero conclusione del cantiere e conformità al progetto punto i lavori sono stati effettuati in modo diverso da come descritti un progetto.

Se i lavori sono stati effettuati in modo diverso da come descritti in progetto, per esempio perché utilizzati materiali diversi, non certificati, oppure le opere eseguite non consentono di conseguire il salto di classe sismico o energetico, in caso di controllo futuro da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Committente potrebbe incorrere nella revoca delle detrazioni per mancanza di requisiti oggettivi e per violazione di nome di legge.

I rischi in caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici.

I professionisti coinvolti nell’agevolazione fiscale 110 % rivestono un ruolo fondamentale per:

  1.  la verifica e attestazione della presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione stessa;
  2. attestazione ad ogni SAL e a fine lavori del rispetto dei requisiti tecnici (conformità al progetto ed effettiva realizzazione) nonché della congruità delle spese sostenute.

    Come detto l’Agenzia delle Entrate in prima battuta si rivolge al committente per il recupero della detrazione indebitamente fruita.

Le responsabilità dei tecnici

Se l’errore è imputabile ai professionisti coinvolti nel progetto, il committente beneficiario al quale l’Agenzia delle Entrate si è rivolta per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante dovrà rivalersi su di loro per la restituzione delle somme dovute al Fisco per cause ad essi imputabili.

Per farlo dovrà avviare un processo civile e chiedere il risarcimento dei danni.

Ad ogni modo, a garanzia del committente, i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione di importo non inferiore a € 500.000 per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori.

Questo dovrebbe garantire al proprietario dell’immobile il recupero integrale della somma sborsata.

In ogni caso, in tema di asseverazioni/attestazioni che i tecnici sono tenuti a rilasciare, è stata introdotta la sanzione penale della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro nei confronti del tecnico abilitato che:

  • espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

I professionisti coinvolti nelle pratiche per l’acquisizione dei bonus fiscali hanno notevoli responsabilità che richiedono professionalità, prudenza e perizia, perché in mancanza scatterebbe tutta una serie di illeciti, non solo civili e amministrativi, ma anche di natura penale. 

Rivolgiti a noi per una consulenza se hai il dubbio che la pratica Superbonus avviata nel tuo Condominio possa avere delle criticità, che mettono i condomini a rischio di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I rischi in caso di asseverazioni errate o false.

L’Agenzia delle Entrate provvederà a controllare non solo che il richiedente il bonus fiscale sia in possesso dei requisiti necessari, ma anche che la documentazione presentata non contenga false dichiarazioni.

In una eventualità del genere però non si incorre solo nel rischio di una multa che, in ogni caso verrà applicata e potrà andare da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 15.000,00 per ogni documento falso presentato.

Asseverazioni e attestazioni non veritiere, o sbagliate, comportano sempre il venir meno dei benefici fiscali e quindi il versamento delle maggiori imposte dovute in mancanza della Superdetrazione.

Imposte che saranno inoltre maggiorate degli interessi e delle sanzioni.

L’avviso di accertamento sulla documentazione presentata deve essere notificato, pena decadenza dello stesso, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per usufruire del beneficio fiscale.

Il recupero delle imposte nel caso di accertamento di irregolarità, invece, deve essere notificato entro 8 anni dall’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

Rivolgiti a noi per una consulenza se hai il dubbio che la pratica Superbonus avviata nel tuo Condominio possa avere delle criticità, che mettono i condomini a rischio di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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