I furti in Condominio in presenza di un ponteggio.
Quando in un Condominio si effettuano lavori di manutenzione straordinaria, la necessaria presenza del ponteggio potrebbe agevolare il furto nelle abitazioni.
Attenzione però che, in caso di furto, ciò non significa automaticamente che la responsabilità civile sia dell’Impresa che sta eseguendo i lavori.
Infatti non è sufficiente la semplice presenza del ponteggio in cantiere per richiedere all’Impresa il risarcimento dei danni subiti, né si può pretendere che l’Appaltatore adotti misure di protezione ulteriori rispetto a quelle comunemente in uso quando viene installato un ponteggio.
Di solito il ponteggio installato viene dotato sia di illuminazione notturna sia di sistema antifurto.
Se quindi questi sistemi anti-intrusione mancano al momento del furto, la responsabilità dell’Impresa è inevitabile per non avere essa adottato le idonee cautele atte ad impedire un utilizzo anomalo del ponteggio.
Questo però nel caso in cui il Condominio abbia richiesto un ponteggio con illuminazione adeguata ed antifurto e, ciononostante, l’Impresa non abbia provveduto in tal senso.
Per cui, se in presenza di un ponteggio adeguatamente illuminato ed allarmato, avviene un furto in abitazione, l’Impresa che fornirà la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie non sarà ritenuta responsabile.
Nel caso in cui, poi, sia stato proprio il Condominio a pretendere, per risparmiare, l’installazione di un ponteggio privo delle adeguate protezioni, non si potrà certo ravvisare alcuna colpa in capo all’Impresa, mancando qui del tutto una condotta imprudente o negligente della ditta appaltatrice dei lavori.
Inutile dire che se tra quelli che in assemblea hanno votato per non installare l’impianto antifurto vi è anche il condomino che ha subito il furto, quest’ultimo non potrà certo pretendere di essere risarcito.
E il Condominio?
Il Condominio non può scaricare sull’Impresa tutte le responsabilità.
Al di là dell’ipotesi, appena vista, in cui, in caso di furto, è il Condominio ad essere considerato l’unico responsabile per avere l’assemblea preteso un ponteggio privo di impianto antifurto a causa dell’elevato costo, di solito sussiste una responsabilità solidale tra Appaltatore e Condominio.
Questo perché, accanto all’Appaltatore che risponde se non dimostra di avere adottato tutte le cautele dettate dalla normale diligenza, il Condominio è solidalmente responsabile per avere ad esempio, in sede di gara, scelto un’impresa inadeguata o aver omesso di sorvegliare sull’operato della stessa.
Sul punto la Cassazione ha escluso in linea di principio che, in capo al Condominio committente, debba ravvisarsi una responsabilità oggettiva o presunta da custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l’onere di vigilanza del Condominio non può essere giudicato in astratto, ma in concreto, valutando ogni volta caso per caso.