Le spese condominiali si prescrivono?

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Prescrizione spese condominiali

Le spese condominiali sono gli oneri posti a carico dei partecipanti ad un condominio per l’uso e la manutenzione della cosa comune.

Devono essere emesse dall’amministratore annualmente mediante l’approvazione del bilancio consuntivo e del riparto di spesa da parte dell’assemblea condominiale.

Vediamo se queste spese, emesse anno per anno, hanno una scadenza, nel senso che, ad un certo punto, l’amministratore non ne può più pretendere il pagamento se non lo abbia fatto tempestivamente.

Prescrizione spese condominiali termine massimo

Bisogna subito dire che il termine massimo per la richiesta di tali somme (tanto per le spese ordinarie quanto per quelle straordinarie) è di cinque anni.

Dopo tale termine, se l’amministratore non ti chiede il pagamento di quelle spese, esse si prescrivono.

In poche parole, ciò significa che se dall’ultima richiesta di pagamento da parte dell’amministratore sono passati più di 5 anni, non devi pagare più nulla.

Interruzione prescrizione spese condominiali

La prescrizione però si interrompe ogni volta in cui viene mandata dall’Amministratore una richiesta di pagamento (diffida o messa in mora), che quindi fa ricominciare da capo il termine di cinque anni.

Se ad esempio, dopo tre anni da quando sono maturate le relative spese condominiali, l’avvocato del condominio invia una diffida di pagamento al condomino moroso, la prescrizione inizia a decorrere di nuovo e bisogna aspettare che trascorrano altri 5 anni per liberarsi dal debito.

Sempre che nel frattempo non venga inviata un’altra lettera di diffida o decreto ingiuntivo di pagamento. La prescrizione infatti non si interrompe con una comunicazione qualunque, ma deve essere fatta con lettera raccomandata a/r oppure con mail di posta elettronica certificata (pec) oppure, come si è detto, con il decreto ingiuntivo.

Prescrizione spese condominiali appartamento abitato

E quando l’appartamento  è abitato da un inquilino? A chi spetta il pagamento delle spese condominiali? In questo caso, qual è la disciplina della prescrizione?

In generale, ad essere obbligato nei confronti del condominio è sempre il proprietario dell’immobile, e ciò anche se ha dato in affitto la casa ad un’altra persona.

Quest’ultima poi è tenuta, secondo la legge sull’equo canone, a rimborsare al locatore una parte delle suddette quote, ma si tratta di un obbligo contrattuale che non incide nei rapporti con il condominio. Per cui, se l’inquilino è inadempiente, sarà sempre il proprietario dell’immobile a rischiare il decreto ingiuntivo da parte del condominio.

Anche la possibilità per il proprietario/locatore di richiedere al proprio inquilino il pagamento delle spese condominiali ha però una scadenza, è cioè sottoposto ad un termine di prescrizione.  A differenza di quello previsto nei rapporti tra condomino e condominio, questo è di soli due anni.

Se il locatore pretendesse il rimborso delle spese condominiali per annualità più remote di due anni, la sua richiesta sarebbe prescritta, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione.

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