stalking condominiale

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Lo Stalking Condominiale

Aggiornato il 27 giungo 2022

La Corte d’Appello di Milano si pronuncia sullo stalking condominiale.

(Corte di Appello di Milano, Sez. I, 9 giugno 2022, n. 4256)

Con una recentissima sentenza, la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata sullo stalking condominiale, ricordando innanzitutto che “integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis cod.pen., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice”. Infatti, continua la Corte, “l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione…è dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato”. Ai fini dell’individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita bisogna considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.

Nel contesto condominiale si verificano situazioni che, a volte, possono addirittura tradursi nella commissione di veri e propri reati.

Cosa fare per esempio quando il vicino di casa ci rende la vita impossibile perché ci perseguita con molestie e dispetti?

Dallo stillicidio, ovvero lo sgocciolamento dei panni del piano di sopra all’imbrattamento del pianerottolo o del balcone sottostante, dalle parolacce ripetute alle azioni di disturbo quotidiane, spiare il vicino dalle finestre, accendere radio e Tv a tutte le ore (leggi l’approfondimento rumori molesti), bussare alle pareti: i cosiddetti dispetti condominiali  fanno parte delle molestie condominiali che possono causare in chi le subisce un grave stato di ansia e timore.

Tutte queste condotte, fatte all’interno di un condominio, ai danni di un vicino di casa, sono da considerarsi come reato di stalking condominiale.

Il reato di stalking in generale

Il reato di stalking, previsto dall’art. 612 bis codice penale, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni l’autore di reiterate condotte persecutorie, tali da produrre un persistente e grave stato di ansia e di paura o da causare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Questo articolo si riferisce genericamente allo stalking.

Lo stalking condominiale

Lo stalking condominiale rappresenta invece una elaborazione giurisprudenziale che fa specifico riferimento alla vita in Condominio.

Le statistiche rilevano infatti che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza in Condominio.

Tuttavia la denuncia per stalking è purtroppo abusata e le Procure sono intasate di casi che poi finiscono per risolversi con un’archiviazione.

Lo stalking condominiale quindi è quel reato commesso da quella persona che effettua comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e costante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e tale quindi da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Gli atti persecutori

Perché si configuri concretamente lo stalking il vostro vicino di casa deve tenere dei comportamenti seriali, tali da tradursi in una vera e propria condotta persecutoria (molestie e minacce), proprio perché si protraggono nel tempo e sono tali da generare ansia e paura, disturbare il normale svolgimento della propria vita al punto da farvi cambiare abitudini.

I semplici dispetti condominiali fatti ogni tanto dal vicino di casa non integrano il reato di stalking.

Certi comportamenti possono eventualmente integrare un altro tipo di reato, quello previsto e punito dall’art. 660 c.p., ovvero il reato di molestia o disturbo alle persone.

Per esempio è accaduto che un vicino di casa spiasse di continuo da un terrazzo nelle finestre dei vicini, costringendo questi ultimi a ricorrere alla copertura dei tendaggi per proteggersi dalla sua intrusione.

Questo comportamento fastidioso ha comportato sì una condanna del vicino, non per stalking bensì per molestie.

Il reato di  stalking richiede :

  • reiterazione, ovvero la ripetizione delle molestie e minacce
  • gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività tale da compromettere il quadro psichico del danneggiato, ingenerando paura per la propria incolumità o per quella dei propri familiari
  • tali atti devono determinare uno stravolgimento della quotidianità (nel senso che si ha talmente l’ansia di incontrare il vicino o di subirne le angherie che si fa per esempio in modo di cambiare orari, ci si assenta per alcuni periodi da casa o addirittura si cambia casa).

Esempi di stalking condominiale:

  • E’ valsa una condanna e la cessazione del comportamento persecutorio di una donna, che era stata denunciata perchè, nonostante le ripetute lamentele, continuava a lavare il pavimento del pianerottolo con un detersivo a cui era allergica la sua dirimpettaia. Nel processo è emerso che l’atto, volontario e reiterato, era una forma di vendetta per una vecchia lite finita in tribunale.

Ma non sottovalutate anche questi comportamenti che, se reiterati, potrebbero comportare  una condanna per stalking:

  • condotte fastidiose come tenere televisori e stereo a volume alto in piena notte;
  • comportamenti contrari alla convivenza civile come lasciare sporcizia sul pianerottolo;
  • azioni compiute per intimidire il vicinato come avvelenare animali domestici,  distruggere piante e fiori;
  • atti per mettere a repentaglio l’incolumità dei vicini come gettare liquidi scivolosi sugli usci;
  • accade anche che il vicino faccia in modo di incontrare sempre per le scale, i pianerottoli, l’androne altri condomini minacciandoli, insultandoli, prendendoli in giro;

Ancora, (Trib. Monza, 1 marzo 2018, n. 423, Giudice dott.ssa Colella), si è ravvisato reato di atti persecutori ai danni di due donne, madre e figlia, abitanti nella medesima scala condominiale; le molestie erano consistite nel compimento di reiterati atti vandalici, nell’uso ostracistico dell’ascensore allo scopo di impedire alle vittime di usarlo, di distacchi ingiustificati di corrente dell’abitazione dei condomini, nell’uso di epiteti nei confronti della donna e di sua figlia fortemente offensivi (le offese venivano rivolte anche ai bambini appellandoli «indemoniata da buttar giù dalle scale»), nel parlare male alle spalle con altri condomini, nell’imbrattamento dell’ascensore e della porta con frasi e segni osceni, nel danneggiamento la serratura dell’abitazione, otturandola con la colla, infine nella simulazione di un investimento, con brusca frenata proprio a ridosso della donna.

Tali condotte, del tutto prive di giustificazione, esclusivamente finalizzate ad arrecare disturbo, avevano riguardato anche altri condomini, ma si erano poi focalizzate nei confronti di queste due donne residenti nella medesima scala.

Ebbene, questo atteggiamento di ostilità manifestato alla condomina e a sua figlia aveva procurato a tutti i componenti del nucleo familiare un perdurante stato di ansia, un forte deterioramento della serenità familiare e forti limitazioni nella quotidianità: la famiglia cercava di evitare qualunque fonte di disturbo e di rumore, autolimitandosi nel vedere la TV, nel ricevere a casa parenti e amici, nell’entrare e uscire da casa, soprattutto, successivamente ai distacchi di corrente, per paura a lasciare i figli soli a casa; l’intera famiglia era stata costretta a modificare gli orari di uscita di casa, pur di evitare l’incontro con gli imputati; la famiglia si obbligava a trascorrere la maggior parte dei week end fuori casa, al fine di arrecare minimo disturbo.

Infine, a causa di questo clima di ostilità e tensione, le vittime avevano deciso di trasferirsi altrove e di cambiare appartamento.

Tale decisione era stata dettata esclusivamente dall’esigenza di allontanarsi dal contesto condominiale, dal clima di ansia e paura creato dagli imputati e dalle loro continue vessazioni. Gli imputati sono stati condannati e agli inquilini vittime (costituitisi parti civili) è stata riconosciuta la cosiddetta provvisionale, cioè un anticipo di € 15.000,00 sul futuro integrale risarcimento dei danni morali da stabilire in sede civile.

Stalking condominiale cosa fare quando ci fanno i dispetti?

Innanzitutto c’è da premettere che ci si può considerare vittime di stalking solo nel caso in cui si subisca unilateralmente le molestie assillanti senza trasformarsi, a propria volta, in molestatori.

Nell’ipotesi, infatti, di vendette reciproche tra condomini nessuno può singolarmente lamentarsi di essere vittima di una condotta persecutoria.

Come ci si difende dallo stalking tra condomini?

Parliamo con l’amministratore di condominio

Il primo passo consigliato è quello di rivolgersi all’amministratore condominiale, il quale è investito del ruolo di rappresentante e, quindi, può tentare una mediazione tra condomini.

Siccome tuttavia è raro che l’intervento dell’amministratore riesca ad appianare la situazione quando ci si trovi dinanzi ad un vero e proprio stalker, anzi tale figura tende a degenerare il suo comportamento se rimproverato, dimostrando aggressività e violenza, il passo successivo sarà rivolgersi all’autorità competente.

Segnalazione alle autorità competenti

Prima della denuncia, è possibile attivare un procedimento “parapenale” segnalando i fatti alla Polizia e chiedendo che nei confronti del presunto colpevole sia emesso un provvedimento amministrativo di ammonimento.

Si tratta di un’ammonizione orale con cui il Questore invita il presunto stalker a tenere una condotta conforme alle legge.

Deve essere presentata apposita richiesta di ammonimento al Questore, per il tramite dell’autorità di pubblica sicurezza.

Il Questore, preso atto della richiesta, qualora la ritenga fondata, emetterà un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker, che evita al colpevole un processo penale e alla vittima di doversi avventurare nelle lungaggini della giustizia.

Il Questore investito della questione apre un procedimento amministrativo improntato alla celerità, assumendo le informazioni del caso e sentendo l’accusato.

Le finalità dell’istituto dell’ammonimento del Questore sono quelle tipicamente cautelari e preventive: il provvedimento è preordinato a che gli atti persecutori non siano ripetuti e non abbiano esiti irreparabili.

Essendo queste le finalità, il provvedimento deve avvenire in tempi rapidi, funzionali ad interrompere l’azione persecutoria.

Rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto condominiale

Trattasi del livello più alto di tutela, ovverosia presentare una querela. Questa può essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati.

Le prove richieste dal Tribunale sono testimonianze scritte e orali, filmati o registrazioni che attestino la condotta reiterata dello stalker.

Il Tribunale, accertata la responsabilità penale dell’imputato, lo condannerà ad una pena che va da 6 mesi a 5 anni di reclusione, pena che verrà aumentata fino alla metà se il fatto è commesso per esempio a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona con delle disabilità.

Allo stalker condannato può essere imposto di lasciare la propria abitazione e può essere diffidato a non avvicinarsi oltre i 500 metri dal condominio per un determinato periodo di tempo.

Se però si è già ottenuto un ammonimento da parte del Questore, non sarà necessario sporgere querela perché si procederà d’ufficio.

Se le condotte persecutorie coinvolgono più persone o addirittura l’intero condominio è possibile effettuare una denuncia congiunta o delegare lo stesso amministratore ad adire le vie legali, in rappresentanza del Condominio.

Quali prove produrre.

  • Lettere, email, messaggi sms a carattere offensivo e denigratorio;
  • Registrazione di telefonate moleste;
  • Registrazione di conversazioni moleste;

La registrazione audio e video (anche segreta) non è illegale purché sia fatta da una persona presente alla conversazione.

Se quindi stai parlando con una persona e decidi di registrare per usare il dialogo come prova, puoi farlo. Non si possono invece registrare le conversazioni altrui, a cui non si è presenti.

Secondo la Cassazione infatti, tale registrazione diviene patrimonio di conoscenza di coloro che vi hanno (non occultamente) assistito e ognuno di loro può quindi disporvi e usarla come mezzo di prova o strumento di difesa, autotutela e garanzia, per esempio in caso di abusi, minacce o ricatti.

E tu?

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Commenti recenti

14 Responses

  1. Buongiorno,
    Presumo di essere vittima di stalking condominiale, da parte dell’amministratore di condominio, da quando è stato nominato alcuni anni fa , non perde occasione per rendermi la vita difficile,le rare richieste di documenti ed estratti conto sono arrivati dopo mesi e sempe dietro solleciti ad adempiere, la consegna di una chiave di un cancello che avevano tutti i condomini e non solo è stata per me una lunga lotta legale durata circa 5 mesi, tra prese in giro infinite da parte dell’amministratore. Invia anche 15volte il giardiniere per la manutenzione dell’esigua area comune (4 passaggi annuali basterebbero), pur avendo la ditta un compenso fisso annuale, da diversi mesi la manutenzione del giardino viene fatta solo parzialmente, in modo da avere più occasioni per venire a disturbare con emissioni acustiche e gas di scarico delle attrezzature.
    Quando qualcosa si guasta ed io lo segnalo all’amministratore, non ricevo mai risposta.
    Di recente ho scoperto che il conto è in rosso, di data per l’ assemblea io non so nulla, mentre ho sentito altri condomini che sanno il giorno preciso. Ovviamente gli altri condomini(5) sono solidali e complici dell’amministratore, quindi non esiste revoca assembleare. Ci sono i presupposti per una querela nei confronti dell’amministratore e degli altri condomini suoi complici?
    Ovviamente lo scopo di queste molestie, è quello di farmi vendere la mia casa, che interessa in particolare ad un condomino. Grazie per l’eventuale risposta
    Cordiali saluti
    Marianna C.

    1. Buongiorno,
      la revoca dell’amministratore si può ottenere anche rivolgendosi direttamente ad un giudice. Ovviamente bisogna essere in grado di dimostrare le gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore nella gestione del Condominio. Da quello che scrive non dovrebbe essere difficile ottenere tale risultato. Questo però significa che sarà Lei, da sola, in causa contro l’amministratore.
      I migliori saluti.
      Studio AC

  2. Ho denunciato tre volte le mie vicine e loro raccontando tante menzogne hanno denunciato mio marito per Stalking!!!permetto dire che le mie denuncie sono per minacce de morte e molestie…vorrei sapere in questi casi che ne pensa il giudice e se ci sono precedenti simili al mio caso,grazie.

    1. Gentile Signora Laura,
      purtroppo dalla Sua mail non sono chiari i termini esatti della vicenda. Motivo per cui non ci è possibile darLe una risposta. Un parere specifico in merito infatti può essere rilasciato solo dopo una consulenza. I nostri più cordiali saluti.

  3. Buonasera, la vicina che abita nell’appartamento sopra il mio usa da sempre scarpe rumorose, perciò le ho chiesto molto educatamente di fare più attenzione. Lei non ha potuto negare, ma mi ha tolto il saluto e ha continuato a fare rumore. Dato che le proteste non ottenevano risultati, ho scritto all’amministratore, che mi ha detto di averle parlato. Ho chiesto consiglio anche ai carabinieri, segnalando il problema. Nonostante tutto, con il tempo il comportamento della vicina non solo non è migliorato, ma anzi è peggiorato, e ora trascina mobili e provoca pesanti tonfi, evidentemente di proposito, accanendosi anche in orari di silenzio. Inoltre ora nega qualsiasi responsabilità, malgrado l’evidenza. Non so se si possa considerare stalking, di sicuro è maleducazione e cattiveria.
    Grazie per un eventuale riscontro e cordiali saluti
    Silvia G.

    1. Buongiorno Silvia,
      sicuramente il comportamento della vicina è incivile. E purtroppo l’amministratore non può fare più di ciò che ha già fatto, trattandosi di questione privata tra condòmini. Se poi ci siano i presupposti per agire contro la vicina per stalking, questo può essere stabilito solo a seguito di un approfondimento del Suo caso.
      Cordiali saluti.
      Avv. Valentina Canzi

  4. Salve..noto con estremo dispiacere che di bestie come quelle che vivono al mio piano di sopra, ce ne sono troppe! È da 3 anni che questi animali non fanno riposare né me né mio figlio, né di notte né di pomeriggio negli orari del silenzio.Inoltre la “signora” ripetutamente e senza sdegno, sfrega la sua sporca scopa sui miei panni, nel mio giardino, sulle mie piante. Nonostante le ripetute mie richieste di smettere e di fare attenzione, tutta la famiglia continua ad essere estremamente cattiva e dispettosa. c’è qualcosa che posso fare? con le parole ci ho provato tantissime volte, con la calma, con la rabbia ma mai niente è servito a niente. Grazie se mi risponderete

    1. Buon pomeriggio,
      come anche riportato nel nostro articolo ed in quello sui rumori in Condominio (perché per lo stalking ci sono dei presupposti ben precisi), è possibile rivolgersi alle autorità competenti. Fondamentale è avere le prove. Per cui, di tutto ciò che scrive circa il comportamento dei Suoi vicini, occorre dimostrare quanto da Lei lamentato.
      Cordiali saluti.

  5. Buonasera, sono anni che la mia vicina di fronte mi fa dispetti. L’ultimo in questione è che mi controlla quando esco e soprattutto quando rientro per farmi il dispetto di uscire di casa chiamare l’ascensore al piano e rientrare in casa non facendone uso personalmente ma con il solo scopo di farmi aspettare del tempo per richiamare l’ascensore e servirmene. In alcuni casi anche in presenza di mia mamma anziana e disabile. Ultimamente la cosa sta diventando particolarmente fastidiosa dato che viene ripetuta più volte al giorno. Per ottenere le prove di ciò la dovrei filmare ma questo costituirebbe una violazione della privacy. Come posso fare?
    Grazie

    1. Buongiorno Signora,
      lo stalking condominiale è un problema di non facile soluzione. Essendo tema delicato, occorre una consulenza specifica per dare un parere esaustivo.
      Cordiali saluti.

  6. Buongiorno, nel mio condominio da anni uno dei condomini, che abita in un attico, insiste nel buttare nel cortile condominiale le proprie urine, feci e peli di cane, carta igienica e residui alimentari (bucce di frutta, ossa, e simili). Lo fa quasi tutti i giorni approfittando in genere delle ore notturne. Abbiamo avviato la pratica per il pignoramento della sua casa (e’ moroso da tantissimo tempo) e questo ha provocato una intensificazione degli episodi di imbrattamento. Sono state chiamate più volte le forze dell’ordine e sono stati fatti degli esposti in Questura, ma tutto ciò non è servito a nulla, anche perché l’individuo in questione non apre la porta, non ritira la posta, ed esce in orari particolari usando l’uscita dei garage, quindi è anche difficile incontrarlo. Questa situazione ci sta condizionando pesantemente, io personalmente esco molto presto la mattina per andare al lavoro è vivo nella paura di essere investita dalla spazzatura e dai liquami che questo individuo lancia; possibile che legalmente non ci sia nulla da fare?
    Grazie

    1. Buongiorno signora Claudia,
      la situazione che descrive potrebbe configurare anche gli estremi del reato di gettito di cose pericolose, oltre allo stalking. Andrebbe tuttavia approfondita la questione per capire effettivamente cosa è stato fatto.
      I migliori saluti.

  7. Buongiorno,
    Sono il proprietario dell’appartamento dove abito da un paio d’anni e il condomino del piano di sotto non perde occasione per contattare l’amministratore condominiale o appendere nella bacheca condominiale messaggi contenenti lamentale (utilizzando anche termini non adatti o suggerimenti di “educazione”) sui rumori che ,a suo direi ,produciamo.
    Aggiungendo un pò di contesto in famiglia siamo in 3 compreso un bambino di 3 anni, siamo a lavoro (o asilo) dalle 7 alle 17 e rispettiamo tutti gli orari di silenzio seguendo le regole condominiali, ma questa situazione ci sta mettendo nella situazione di non poter vivere la nostra casa a pieno, reprimendo anche le più semplici attività di gioco del bambino per evitare di “produrre rumori” e l’ennesimo contatto o post-it di lamentele.

    1. Buongiorno,
      andrebbe approfondita la questione dei messaggi in bacheca, sulla quale non possiamo esprimere un parere concreto senza entrare nel dettaglio.
      Se Le interessa fare una consulenza, ci scriva pure direttamente una mail ad info@studiolegaleacquavivacanzi.com
      Cordiali saluti

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