Art 1122 cc – Opere su parti di proprietà o uso individuale
Nell’unita’ immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.