Nomina amministratore condominiale
La nomina dell’amministratore non è obbligatoria per ogni condominio.
È stabilito infatti che i Condominii con più di otto condòmini debbano nominare un amministratore e che, addirittura, se l’assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall’Autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Prima della Riforma, l’obbligo scattava alla presenza di quattro condòmini.
Nomina nuovo amministratore di condominio
L’assemblea nomina quindi l’amministratore con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’amministratore designato è presente, non si pone la necessità di comunicargli l’avvenuta nomina.
Diversamente, sarà compito del presidente dell’assemblea provvedervi. È infatti necessaria l’espressa accettazione dell’incarico da parte del
nuovo amministratore e l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata.
Inoltre, l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o al suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena della nullità della
nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Nomina amministratore di condominio da parte del Tribunale
Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità da parte dell’Assemblea di provvedervi, sia per disaccordo sul nominativo per esempio, sia per altre ragioni, bisognerà ricorrere al Tribunale competente per territorio (quindi del luogo in cui si trova il condominio). Il Presidente del Tribunale quindi, anche su richiesta di un solo condomino, si sostituirà all’assemblea e procederà alla nomina dell’amministratore.
Ovviamente, è necessario che sia stata prima esperita inutilmente almeno una assemblea di condominio per la nomina dell’amministratore, proprio perché essendo il potere del Tribunale sostitutivo della mancata attività dell’assemblea, è necessario dare la prova dell’inutile convocazione di quest’ultima.