Violazione e soppressione di corrispondenza (Art 616 C.P.)

violazione di corrispondenza

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Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (ART. 616 C.P.)

Strettamente connesso al reato di stalking, perché spesso commesso come atto persecutorio nell’ambito di un più ampio disegno criminoso, è il reato di violazione di corrispondenza, disciplinato dall’articolo 616 del codice penale.

In cosa consiste la violazione di corrispondenza altrui?

Le condotte punite sono prendere cognizione del contenuto della corrispondenza altrui, sottrarla e distruggerla,

La condotta punita da questo reato, si configura anche nel caso in cui il contenuto della corrispondenza non sia effettivamente letto, dal momento che è sufficiente per esempio che chi ha sottratto una lettera diretta ad altro soggetto abbia anche solo osservato il contenuto in controluce, senza che la busta sia stata aperta.

Si parla di violazione di corrispondenza anche per chi sottrae la corrispondenza altrui, al di là del fatto che sia aperta o chiusa, per prenderne cognizione o per fare in modo che siano altri a prenderne cognizione, o per chi la sopprime o la distrugge.

Un caso tipico di soppressione di corrispondenza è quello che si concretizza nel momento in cui un postino, non riuscendo a recapitarla, decide di sbarazzarsene buttandola nella spazzatura.

Il delitto di violazione di corrispondenza viene punito solo a querela della persona offesa. Occorrerà quindi sporgere una formale denuncia alle Autorità, fornendo la prova della commissione di questo reato da parte del soggetto che si ritiene essere il colpevole.

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