Art 906 – Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique
Art. 906. (Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique). Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si
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Art. 905. (Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi). Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure
Art. 907 codice civile. (Distanza delle costruzioni dalle vedute). Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario
Il diritto di veduta. Il diritto di veduta consiste nella facoltà del proprietario di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui e si sostanzia quindi nel