C’eravamo tanto amati: il divorzio breve

divorzio breve

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Divorzio Breve: c’eravamo tanto amati.

15 giugno 1987: erano trascorsi 1825 giorni da quando mi recai dal mio avvocato per ottenere il divorzio da mio marito, 1825 giorni in cui non avevo idea di cosa sarebbe successo.

Sapete quanti sono 1825 giorni?

No?

Ve lo diciamo noi: sono 5 anni. Ora, per fortuna, bastano al massimo 365 giorni.

Divorzio breve termini.

Va innanzitutto premesso che anche se comunemente si parla di divorzio, la legge utilizza invece l’espressione “scioglimento del matrimonio” quando si tratta di matrimonio civile e l’espressione “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” quando i coniugi si sono sposati in chiesa.

Il divorzio prima del 2015.

Il divorzio breve è stato introdotto nel 2015 ed ha rappresentato una riforma epocale della legge sul divorzio (L. 898/1970), poiché ha ridotto notevolmente i tempi per potersi dire addio.

Infatti, prima della riforma del 2015, per poter procedere occorreva attendere tre anni dall’udienza presidenziale nel giudizio di separazione, che è in pratica la prima udienza.

Pensate che addirittura fino al 1987 erano cinque anni.

Legge divorzio breve dopo il 2015.

Dal 2015 (precisamente dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della L. 55/2015), in caso di separazione giudiziale è sufficiente che sia trascorso un anno dalla comparsa dei coniugi all’udienza presidenziale, mentre in caso di separazione consensuale il termine si riduce a sei mesi.

Possiamo quindi definirlo anche divorzio veloce.

Vale la regola dei sei mesi anche per quelle separazioni nate come giudiziali e poi trasformatesi in consensuali.

Ovviamente per poter divorziare occorre che i coniugi siano rimasti separati ininterrottamente: in pratica non devono esserci state riconciliazioni nel frattempo.

Se ciò accadesse, l’eventuale coniuge convenuto in giudizio per il divorzio dovrà eccepire ciò ed occorrerà intraprendere un nuovo procedimento di separazione per poter divorziare.

Divorzio breve procedura.

Per quanto concerne le modalità di divorzio, innanzitutto si può presentare la relativa domanda in Tribunale e, in tal caso, come per la separazione, si tratterà di un divorzio consensuale in caso di accordo tra i coniugi o, viceversa, di divorzio giudiziale nel caso in cui tale accordo manchi.

I documenti richiesti per il divorzio breve dal Tribunale sono i seguenti:

– atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
– stato di famiglia di entrambi i coniugi;
– certificato di residenza di entrambi i coniugi;
– copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della
sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale
dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
In caso di negoziazione assistita o accordi conclusi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, i relativi atti;
– dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni.

Nuovo divorzio breve senza avvocato.

A seguito della riforma, peraltro, è possibile divorziare senza l’assistenza di un avvocato, davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Ovviamente si deve trattare di un divorzio consensuale, nel senso che i coniugi devono essere entrambi d’accordo sull’ottenimento di un provvedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A tal fine, è sufficiente che la coppia che intende divorziare si rechi presso gli appositi uffici comunali e
presenti il proprio accordo, che, tuttavia, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Divorzio breve con figli.

Tuttavia, il divorzio in Comune non è possibile se i coniugi hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

In tali casi, il divorzio breve resta possibile, ma si dovrà ricorrere al Tribunale, con l’assistenza di un avvocato, oppure stipulando un accordo di negoziazione assistita, sempre con l’assistenza di avvocati, che rappresenta un’altra modalità per divorziare, con la quale si attua una sorta di mediazione che si conclude con un accordo con il quale le parti regolamentano i loro rapporti.

La riconciliazione.

I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza o del decreto di omologa della separazione, senza l’intervento del Giudice, fornendo una dichiarazione di riconciliazione ai sensi dell’art.157 del codice civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, oppure del Comune di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel Comune.

La dichiarazione di riconciliazione viene così annotata sull’Atto di Matrimonio.

Per rendere questa dichiarazione, occorre la presenza di entrambi i coniugi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, oltre alla copia autentica della sentenza o dell’omologa della separazione, nel caso in cui questa non sia stata già stata annotata sull’Atto di Matrimonio.

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