Animali in condominio, cosa dice la legge?

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Gli animali in Condominio

La presenza di animali domestici in Condominio è spesso fonte di discussione tra vicini.

È bene allora chiarire alcuni aspetti e vedere cosa dice la legge in proposito.

Diciamo subito che non è possibile vietare di detenere animali domestici all’interno del Condominio.

Questo è quello che sancisce l’art. 1138 c.c. “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.   

Di conseguenza, se l’assemblea condominiale dovesse approvare un regolamento (o modificare quello già esistente) che contiene un simile divieto, la delibera è annullabile e deve quindi essere impugnata entro 30 giorni dall’assemblea per chi era presente o dal ricevimento del verbale per gli assenti.

Altrimenti dovrà essere impugnato direttamente il regolamento assembleare per nullità insanabile poiché contiene una disposizione che contrasta con il divieto di cui all’art. 1138 c.c.

E quando il divieto è contenuto in un regolamento contrattuale?

Ricordiamo che il regolamento contrattuale si caratterizza per essere stato approvato all’unanimità o per essere stato predisposto dal costruttore e riportato negli atti di vendita.

Ebbene, può un regolamento voluto dall’unanimità dei condomini vietare la presenza di animali domestici?

Sul punto, e cioè sulla possibilità per un regolamento contrattuale di derogare a quanto stabilito dall’art. 1138 c.c., non c’è unanimità in giurisprudenza e, peraltro, la mancanza di una pronuncia sull’argomento da parte della Corte di Cassazione non aiuta a dirimere la questione.

Sentenza del Tribunale di Cagliari

Secondo il Tribunale di Cagliari (ordinanza n. 7170 del 2016), infatti, tutte le disposizioni del regolamento condominiale contrastanti con il divieto previsto nell’art. 1138 c.c. sarebbero affette da nullità insanabile, e come tali inefficaci, indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (regolamento contrattuale o assembleare) ed indipendentemente dal momento di redazione o approvazione (prima o dopo la riforma del 2012).

Il divieto di cui all’art. 1138 c.c. rappresenterebbe espressione di principi di ordine pubblico e, come tale, inderogabile dalle parti.

Sentenza del Tribunale di Piacenza

Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Piacenza, il quale, con sentenza n. 142 del 2020, ha ritenuto valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale di natura contrattuale che vietava in modo assoluto e tassativo il possesso e la detenzione di cani e gatti, o altri animali, negli appartamenti o in qualsiasi altro locale dell’edificio privato o comune.

In conclusione, e in attesa di ulteriori pronunce giudiziarie (preferibilmente della Corte di Cassazione) che possano meglio chiarire l’argomento, si può sicuramente affermare che un regolamento condominiale di natura assembleare, tanto se approvato prima quanto dopo il 2012, non può vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte del singolo condominio.

Un’eventuale delibera condominiale contraria alle disposizioni di legge può essere impugnata ed annullata.

Mentre risulta controverso se un regolamento condominiale di natura contrattuale possa legittimamente vietare l’ingresso di animali d’affezione all’interno del Condominio.

Cani in condominio e ascensore

Il cane può essere trasportato in ascensore?

Il diritto di tenere cani in Condominio si estende anche alla possibilità di trasportarli in ascensore, per cui anche questa previsione non può essere oggetto di divieto.

Per consentire l’utilizzo delle parti comuni (e così anche dell’ascensore condominiale) da parte di tutti senza limitare il loro diritto di “uso”, è indispensabile tuttavia che i proprietari degli animali osservino in modo scrupoloso regole di sicurezza e di igiene.

Il padrone dovrà quindi fare in modo che l’animale non sporchi e, se ciò accade, dovrà pulire immediatamente. 

La possibilità di salire in ascensore con il cane può essere vietata solo da una clausola di un regolamento condominiale assembleare approvata all’unanimità o da un regolamento condominiale contrattuale.

Non può invece in alcun modo essere vietato l’utilizzo dell’ascensore al non vedente accompagnato dal proprio cane guida, essendo stabilito per legge il diritto al libero accesso di questi animali a tutte le strutture e pertinenze relative.

Cani in condominio e rumori

Diciamo subito che è stato sancito un vero e proprio diritto del cane di abbaiare.

La prima sentenza sul punto è quella del Giudice di Pace di Rovereto (Sentenza del 11.8.2006) che ha stabilito che abbaiare è un “diritto esistenziale” dei cani.

Per cui non ci si può lamentare se, ad esempio, il cane detenuto all’interno dell’appartamento abbaia solo quando il padrone rientra dal lavoro o quando qualcuno passa davanti al portone di casa. 

L’abbaiare occasionale è da considerarsi normale

Diverso invece se la frequenza e il volume del rumore provocati dall’animale superano la normale tollerabilità prevista dall’art. 844 c.c., da valutare nel caso concreto e da sottoporre al vaglio di un Giudice.

Se il cane, poi, disturba tutto il vicinato potrebbe addirittura configurarsi il reato di disturbo della quiete pubblica

Nel tuo Condominio ci sono animali che disturbano? Contattaci per una consulenza.

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