Fondo patrimoniale

fondo patrimoniale

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Fondo patrimoniale: di cosa si tratta.

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 167 del codice civile, secondo il quale “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.

Esso è quindi uno strumento attraverso il quale è possibile vincolare determinati beni destinandoli al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.

Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale è che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Fondo patrimoniale familiare pignoramento

Il pignoramento dei beni del fondo patrimoniale, così come l’iscrizione di ipoteca su di essi sono esclusi, ma solo se il fondo è stato istituito prima della nascita del debito o quest’ultimo è stato contratto per obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia.

Ciò significa che, al contrario, per i debiti sorti prima della costituzione del fondo o per quelli sorti dopo ma per esigenze relative ai bisogni della famiglia, i beni inseriti nel fondo restano pignorabili.

E così, per esempio, per le spese condominiali non pagate, l’amministratore di Condominio può aggredire un bene presente nel fondo patrimoniale.

Sarà, nel caso, il debitore a dover dimostrare che quel debito non ha alcuna attinenza rispetto ai bisogni della famiglia e che di questa estraneità il creditore fosse a conoscenza. Diversamente, in mancanza di tale prova, quel bene è pignorabile.

Così ha stabilito la Cassazione, secondo la quale è possibile pignorare il fondo patrimoniale se il credito per cui si procede riguarda oneri condominiali relativi ai beni del fondo stesso. E la pignorabilità del fondo si estende inoltre alle spese processuali che il condominio ha eventualmente sostenuto per avviare le azioni di recupero.

Addirittura, è stato statuito (Corte di cassazione, sentenza n. 20998/2018) che i beni facenti parte di un fondo patrimoniale possano essere pignorati nell’ambito della procedura di riscossione coattiva di somme dovute per violazioni del codice della strada, a meno che l’onerato non fornisca la prova richiesta dal nostro ordinamento, ovvero, come già indicato, che il fondo sia stato regolarmente costituito, sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari e il creditore ne fosse a conoscenza.

Fondo patrimoniale familiare e fisco

Allo stesso modo, è stato deciso che possano essere oggetto di un’azione esecutiva di Equitalia i beni costituiti in fondo patrimoniale, quando lo scopo perseguito dal debitore era quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi in senso ampio.

L’indagine del giudice deve infatti concentrarsi specificamente sul fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

Limiti alla pignorabilità del fondo patrimoniale

Ecco che quindi non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni di un fondo patrimoniale, anche nel caso di debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di bisogni ritenuti  tali (cioè bisogni della famiglia) dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare.

A tal proposito, pertanto, i debiti tributari non sono stati ritenuti dalla Cassazione estranei ai bisogni della famiglia, in quanto proprio nelle attività lavorative e imprenditoriale che costituiscono fonti di reddito la famiglia stessa trova i mezzi di sostentamento.

Ne consegue che dette attività non possono essere considerate estranee al soddisfacimento di detti bisogni e, di conseguenza, non possono esserlo le correlate obbligazioni tributarie, che costituiscono una indefettibile condizione per la legittima esplicazione delle attività stesse.

Fondo patrimoniale revocatoria

I creditori possono rendere il fondo inefficace nei propri confronti esperendo la cosiddetta azione revocatoria, con la quale al giudice viene chiesto di accertare e dichiarare che la costituzione è avvenuta esclusivamente per frodarli.

Il termine per esperire tale rimedio è di cinque anni dall’annotazione nell’atto di matrimonio ed è indispensabile che il creditore dimostri che il patrimonio residuo del debitore, non ricompreso nel fondo, non riesce a soddisfare le sue ragioni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9154/2016, a proposito di due coniugi che, imputati del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento di imposte avevano costituito un fondo patrimoniale familiare. Il GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) aveva disposto pertanto il sequestro preventivo degli immobili facenti parte del fondo patrimoniale, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe servita unicamente ad eludere la riscossione dei tributi dovuti in base agli atti di accertamento notificati al marito.

Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame proposta dagli interessati, i quali proponevano ricorso in Cassazione.

Secondo la Cassazione, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il marito possedeva altri beni, che erano rimasti estranei al fondo patrimoniale e che sarebbero stati sufficienti comunque a soddisfare le pretese del fisco.

È stato così confermato che, se vi siano beni non inclusi nel fondo patrimoniale di valore idoneo a garantire l’Erario, il giudice deve fornire una adeguata motivazione sul perché la costituzione del fondo sarebbe idonea a rendere più difficile la riscossione.

La Cassazione, infine, annullava l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale affinché procedesse a nuovo giudizio sui soli aspetti relativi all’indagine sull’esistenza di altri beni idonei a soddisfare le pretese del fisco.

Si tenga presente inoltre, relativamente alla revocatoria, che fino a un anno dalla costituzione del fondo, in ogni caso, lo stesso è automaticamente inefficace rispetto alle ragioni dei creditori, che possono pignorare i beni in esso ricompresi senza dover ottenere una preventiva autorizzazione del giudice.

Alienazione o vendita di beni in fondo patrimoniale

Sempre in tema di fondo patrimoniale, un’altra questione di notevole rilevanza attiene la possibilità di alienare un immobile facente parte di un fondo patrimoniale, quando si è in presenza di figli minori.

Per rispondere a tale quesito bisogna partire dalla ratio di tale istituto: creare un patrimonio specificamente destinato a soddisfare i bisogni della famiglia, apponendo un vincolo di destinazione su quell’immobile, vincolo che diventa di “interesse” anche dei componenti deboli della famiglia, che sono i figli.

È per tale motivo che se i genitori volessero vendere l’immobile confluito nel fondo patrimoniale dovrebbero prima ottenere dal Tribunale un’autorizzazione in tal senso. L’intervento del Giudice è necessario per valutare l’interesse dei figli e se le scelte dei genitori rispetto al fondo patrimoniale compromettano tale interesse.

A tal fine, il Tribunale verificherà che i genitori abbiano poi fatto rientrare nel fondo un altro immobile almeno dello stesso valore del precedente o, in alternativa, una somma di denaro pari o maggiore al valore dell’immobile alienato.

Del tutto irrilevante quindi diventa, in un caso simile, aver inserito nell’atto di costituzione del fondo la clausola che consente ai coniugi di vendere l’immobile senza autorizzazione del Giudice. Il passaggio in Tribunale è obbligatorio.

Con riferimento ai figli maggiorenni, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (Cass. civ.,sez. I, ord. 4 settembre2019, n. 22069), ha evidenziato che la norma che autorizza la costituzione del fondo patrimoniale (art 167 cc) non pone alcuna limitazione in relazione all’età dei figli: ciò si evince dal dato letterale e trova riscontro in una lettura sistematica delle norme che regolano la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri del figlio (art. 315 e ss., cod. civ.), la disciplina degli alimenti (art.433 cod. civ.) e le altre norme che regolano il fondo patrimoniale.

Fondo familiare

Nell’ambito delle disposizioni che riguardano la responsabilità genitoriale, infatti, il legislatore utilizza, di regola, il termine “figlio”, precisando solo laddove necessario che la disposizione si riferisce al “figlio minore” oppure indicando gli effetti del raggiungimento della maggiore età.

In proposito va osservato che il diritto al mantenimento è previsto a favore del “figlio”, senza alcuna limitazione, anche se alla luce della elaborazione giurisprudenziale maturata soprattutto in caso di separazione e divorzio, il diritto del maggiorenne è circoscritto al caso in cui non abbia raggiunto l’autonomia economica: è pacifico che l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.

Se non vi sono limiti di età dei figli alla costituzione del fondo patrimoniale, allo stesso modo la Cassazione ha statuito che il raggiungimento della maggiore età del figlio non determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia già in essere, la sua sostanziale estromissione, poiché permane inalterato l’interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia.

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Questo significa che il fondo non cessa in caso di separazione personale dei coniugi.

Le cause di cessazione del fondo patrimoniale infatti sono tassative e tra di esse, quindi, non può essere ricompresa la separazione personale dei coniugi.

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