Violazione di domicilio (Art 614 C.P.)

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Violazione di domicilio (Art 614 C.P.)

Un altro reato che può commettere l’Amministratore è la violazione di domicilio.

La violazione di domicilio è un reato previsto dall’art. 614 del codice penale e che punisce «chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno».

Si tratta di un reato procedibile a querela della persona offesa: la denuncia può essere presentata dalla vittima presso gli uffici delle Forze dell’ordine – polizia, carabinieri, polizia giudiziaria – sia in forma scritta sia in forma orale.

Cosa rischia chi commette violazione di domicilio?

Le pene previste per il reato di violazione di domicilio, sono la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Se il fatto invece è commesso con violenza sulle cose o alle persone, oppure se il colpevole è palesemente armato, la pena aumenta fino a 5 anni.

In ambito condominiale il reato di violazione di domicilio è riscontrabile ad es. quando l’amministratore si introduca nell’appartamento di un condomino contro la sua volontà per effettuare delle verifiche autorizzate da delibera assembleare.

La domanda che occorre infatti porsi è questa: può, l’Amministratore, quale garante della conservazione delle cose comuni, recarsi presso un appartamento di un proprietario esclusivo e pretendere di entrare per ispezionare i locali per ragioni di necessità ed urgenza correlate allo stato di pericolo delle parti comuni?

La risposta è NO.

L’Amministratore di Condominio non ha alcun potere che lo autorizzi ad entrare o a pretendere di entrare in una proprietà esclusiva anche se per fini contingenti.

Il divieto è sancito dall’art. 14 della Costituzione: “Il domicilio è inviolabile”.

L’Amministratore potrebbe intervenire se coadiuvato dalla presenza dei Vigili del Fuoco e da personale dei competenti uffici della ASL di zona, solo in caso di pericolo imminente alla pubblica sicurezza.

Fatta salva questa ipotesi che gli consente di ricorrere all’intervento della forza pubblica, l’Amministratore, in assenza del consenso del proprietario di casa, potrebbe farsi autorizzare dal giudice civile, eventualmente ricorrendo ad un procedimento d’urgenza.

Solo agendo in questo modo può mettersi al riparo dal rischio di denunce per violazione di domicilio e della privacy.

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