Interferenze illecite nella vita privata (ART. 615 bis c.p.)

art 615 bis cp

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Art 615 bis codice penale

Un reato che può venire in rilievo nella vita di condominio è quello di interferenze illecite nella vita privata, art. 615 bis del codice penale “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Interferenza nella vita privata

Pertanto il bene protetto è il diritto di ciascuno di escludere terzi da quello che accade nell’ambito dei luoghi nei quali si svolge la vita privata di ogni individuo, garantendo il pieno esercizio della stessa.

La norma utilizza l’avverbio “indebitamente”, per indicare che le interferenze nella vita privata altrui, illecite e quindi punibili, sono solo quelle indebite, cioè quelle poste in essere senza una ragione giustificativa.

Quando cioè l’interferenza è gratuita ed arbitraria, non  giustificata da alcun fine protetto dall’ordinamento.

Quali sono i luoghi tutelati?

I luoghi di privata dimora, le abitazioni e le loro pertinenze, come per esempio un giardino.

Entrando nello specifico della vita condominiale, l’applicabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata trova però delle limitazione dovute al fatto che i luoghi indicati nella norma, nei quali può essere consumato tale reato, sono per definizione estranei al condominio.

La Corte di Cassazione nel 2017 è intervenuta in materia di privacy in ambito condominiale risolvendo in chiave interpretativa una delicata questione giuridica sorta a seguito dell’installazione di un impianto di videosorveglianza da parte di un condomino.

Il condomino era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo per il reato di interferenze illecite nella vita privata per aver installato una telecamera di videosorveglianza sul muro del pianerottolo condominiale, vicino alla propria porta d’ingresso, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo davanti la porta suddetta, nonché “la rampa delle scale condominiali”, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera.

Tale ricostruzione viene poi confutata in sede di appello dalla Corte di merito che assolve il condomino per insussistenza del fatto.

Naturalmente la controversia arriva in Cassazione dove viene confermata la decisione della Corte di appello, sulla scorta dell’assunto che la telecamera non avesse ripreso nessuno spazio privato avendo inquadrato solamente una parte del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale.

L’art. 615 bis c.p. è funzionale alla tutela della sfera privata della persona nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre che nelle relative pertinenze.

Le scale di un condominio e i pianerottoli non possono essere considerati luoghi nei quali si svolge la vita privata, perché sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti.

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